Autocertificazione, perizia, analisi tecnica, certificazione, attestazione

atti 4.0

Nell’ambito di Transizione 4.0 e dei benefici fiscali collegati a investimenti in beni materiali o immateriali, circolano diversi termini che a volte possono sembrare intercambiabili e che non si riescono spesso a collocare nella loro funzionalità e operatività. Autocertificazione, perizia, analisi tecnica, certificazione, attestazione sono probabilmente tra questi. 

Premessa

Innanzitutto, questi termini sono legati al Piano Nazionale Industria 4.0 (Legge 236/16), evolutosi poi in Impresa 4.0 e infine, a oggi, in Transizione 4.0.

Si tratta di un passo importante della politica industriale nel nostro Paese. L’obiettivo è incentivare l’innovazione del processo produttivo che connota le imprese italiane subordinando la fruizione di importanti incentivi fiscali al rispetto di requisiti tecnici.

Questi ultimi sono incentrati sul dialogo tra le macchine di produzione, gli uffici di produzione, la logistica aziendale, l’integrazione verticale e orizzontale all’interno dell’azienda e con fornitori/clienti, attraverso la digitalizzazione dei vari settori aziendali e dal colloquio con i sistemi informativi.

Precisiamo che questo rappresenta la declinazione italiana del cosiddetto Paradigma 4.0 e si trova idealmente all’incrocio di quello che è il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e dell’Agenzia delle Entrate. Il primo è responsabile per la determinazione dei requisiti tecnici richiesti e il secondo alla verifica delle modalità di fruizione dei benefici fiscali.

Questo significa che gli obblighi di legge, gli adempimenti tecnici e burocratici possono non trovare corrispondenti al di fuori dell’Italia.

Cosa richiede la legge per fruire dei benefici fiscali?

Ai fini della fruizione dei benefici fiscali, le varie leggi che si sono susseguite (dalla L. 232/16 alla 234/21) richiedono sostanzialmente il possesso di alcuni requisiti per i beni materiali e quelli immateriali oggetto di investimento:

  • Novità (i beni devono essere nuovi; un margine per i beni usati è presente per i c.d. “beni costruiti in economia” e non possono eccedere il 50% del valore dell’impianto completo);
  • Strumentalità al processo produttivo e alla tipologia aziendale (es. una torneria che acquisti un trattore, ancorché “4.0” difficilmente potrà agevolarlo);
  • Eleggibilità, ovvero la tipologia di bene deve rientrare tra le categorizzazioni elencate nell’Allegato A (Beni Materiali) o nell’Allegato B (Beni Immateriali) della Legge 232/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, a seconda della loro categorizzazione, i beni devono rispettare determinati Requisiti Tecnici prestabiliti. Più precisamente, ci sono dei pre-requisiti che attengono solo ai beni e altri che dipendono da come il bene è inserito nel processo produttivo dell’azienda e da come viene utilizzato.

Adempimenti di legge

Gli incentivi della legge in oggetto sono in qualche modo «automatici» e «autogestiti»:

L’azienda che ne vuole beneficiare non deve fare alcuna istanza, domanda o pratica di concessione specifica ma deve verificare di possedere i requisiti richiesti dalla legge, qualora ritenga che ve ne siano le condizioni, fruire del beneficio, curandosi di provvedere agli adempimenti di legge.

In pratica deve conoscere le regole del gioco e giocare secondo le regole, a sua discrezione, salvo eventuale (e probabile) verifica futura da parte delle autorità preposte.

Questi adempimenti sono (riportiamo il link agli articoli che abbiamo scritto a riguardo):

 

Autocertificazione o Perizia?

Cosa dice la legge

La Legge 232/16 per gli investimenti superiori ai € 500.000,00 stabiliva l’obbligo di “una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato” relativamente al rispetto dei requisiti tecnici. Per importi al di sotto di questa soglia l’azienda poteva scegliere di produrre una autocertificazione a firma del legale rappresentate dell’azienda oppure di procedere come nel caso di investimenti sopra soglia.

La Legge 205/17 e la Legge 145/18, da questo punto di vista, non hanno cambiato la situazione vigente.

La Legge 160/19 invece, oltre che sancire il passaggio da iperammortamento a credito di imposta per quanto concerne il meccanismo di fruizione delle agevolazioni, ha concesso alle imprese la possibilità di produrre una perizia semplice in luogo di quella giurata. La soglia obbligatoria per investimenti si è abbassata da € 500.000,00 a € 300.000,00.

La successiva Legge 178/20, ripresa senza grosse variazioni dalla Legge 234/2021, ha stabilito l’obbligo di una perizia asseverata in luogo di quella semplice.

Definizioni e differenze

In definitiva, per quanto concerne la perizia, si è passati dal massimo grado di assunzione di responsabilità iniziale, al minimo grado in seconda battuta, per arrivare poi a un grado, per così dire, intermedio.

L’attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato è invece sempre rimasto valido.

C’è da dire che il legislatore, in diversi passaggi contenuti in documenti legati alla legge, sembra aver utilizzato le diverse terminologie (semplice, asseverata, giurata) in maniera quasi intercambiabile.
La mancanza di una definizione o una interpretazione precisa, utile a chiarire a cosa a quali criteri questo documento debba rispondere, ha generato perplessità anche agli operatori del settore.

Per Perizia si intende (sintesi dal vocabolario Treccani): “Stima e giudizio espressi da un perito, per determinare il valore commerciale di un bene, l’autenticità e l’attribuzione di un’opera d’arte, di una scrittura, etc. In partica, nel processo penale, la consulenza – autorevole ma a norma di legge mai vincolante – messa a disposizione del giudice da persona (perito) dotata di particolare competenza. Ancora: la relazione scritta in cui sono esposti i risultati della stima o della consulenza. Nelle negoziazioni commerciali, certificato di perizia, documento rilasciato da organi competenti o da persone esperte nel quale, dopo accurato esame, analisi o collaudo, sono esposte le caratteristiche qualitative della merce”.

Quindi, specialmente in ambito 4.0, la perizia è un’analisi svolta da una persona particolarmente qualificata in un determinato campo, spesso un ingegnere professionista del settore, al fine di rispondere a una o più domande poste da colui che gli ha affidato l’incarico.

Le differenze sostanziali tra i 3 tipi di perizie citate dalle varie leggi sono le seguenti:

Perizia semplice:

Parere tecnico, anche in forma di relazione, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato (medico, geometra, architetto, ingegnere, ecc.) in risposta a un quesito o in merito a una determinata situazione, successiva alla raccolta e all’elaborazione di dati e informazioni raccolte dal perito che non è responsabile dell’autenticità delle informazioni raccolte oppure fornite dal committente la perizia.

Perizia asseverata:

Il perito, che in questo caso deve essere un tecnico iscritto a un albo professionale di competenza, oltre a esprimere un parere tecnico e sottoscrivere la perizia, la assevera, ossia ne dichiara la veridicità dei contenuti affermando allo stesso tempo di aver svolto il proprio compito con correttezza e professionalità, sotto la propria personale responsabilità.

In questo modo, attraverso una formula di dichiarazione e assunzione di responsabilità riportata nella perizia stessa, diventa penalmente responsabile e perseguibile per eventuali falsi in essa contenuti.

Perizia giurata (o asseverata con giuramento):

La perizia giurata è una dichiarazione avvalorata da un giuramento reso dinnanzi a un pubblico ufficiale di «aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidato al solo scopo di far conoscere la verità». 

Il perito, quindi, giura con la formula di rito davanti, per esempio, al Cancelliere di un Ufficio Giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22, oppure dinanzi a un Notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37

Quali sono le differenze?

La perizia semplice è in pratica poco più di un parere in quanto non dà conto di sottostare alla responsabilità personale del perito, né di essere stata svolta adempiendo fedelmente all’incarico affidatogli.

La perizia asseverata potrebbe sembrare quasi coincidere con quella giurata. Tuttavia, esiste la sentenza n° 450/2008 del T.A.R. dell’Abruzzo che ha evidenziato che “il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata “sotto la propria responsabilità” fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale”.

La perizia giurata rappresenta la massima assunzione di responsabilità anche dal punto di visto legale poiché si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale in caso di falsa attestazione giurata ossia il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Inoltre, la sentenza n° 155/25/2011 della Commissione Tributaria Regionale Sicilia ha stabilito che la perizia giurata può essere contestata solo con querela di falso e la produzione di una nuova asseverazione correttiva mentre risulta ininfluente qualsiasi diverso documento prodotto contrario all’operato del perito.

Autocertificazione

A oggi per i beni strumentali di valore inferiore ai € 300.000, per accedere ai benefici fiscali di legge è sufficiente l’autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’azienda acquirente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il tale documento si dichiara che il bene:

  • possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • ha un determinato indirizzo fisico di installazione.

La legge in verità non entra nel dettaglio di come quest’autocertificazione (o “autodichiarazione” come viene talvolta definita) debba essere redatta né fornisce molti dettagli in generale. Per analogia e similitudine alcuni modelli di autocertificazione sono stati mutuati da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ispirandosi anche al modello (non obbligatorio) di Perizia Tecnica Giurata emanata dal MiSE con la Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 e ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’autocertificazione di solito, quindi, come la Perizia Giurata, riporta:

  • i dati dell’azienda;
  • i dati del bene acquisito (es. produttore, modello, n° di serie, anno di fabbricazione);
  • la categorizzazione del bene;
  • i requisiti verificati e soddisfatti;
  • la data in cui si verificata l’interconnessione;
  • il valore dell’investimento (su cui viene calcolata l’agevolazione);
  • la formula di rito presente sulla Perizia Giurata.

Rimangono alcuni punti poco chiari che la legge non precisa o che non richiede esplicitamente ma che si potrebbero desumere anche da altre leggi aventi a tema la tipologia di documento, per esempio:

  • data certa sull’autocertificazione;
  • necessità di un’analisi tecnica accompagnatoria all’autocertificazione.

Data certa

Non c’è uniformità di vedute relativamente al momento nel quale l’autocertificazione debba essere compilata.

Da un lato sembrerebbe che possa venire allegata al bilancio entro la data della sua approvazione, dall’altra, a seguito anche di alcune risposte dell’AdE, può sembrare che debba avvenire prima della chiusura dell’esercizio.

A ogni modo, non essendo gli scriventi dei fiscalisti, il dato che riportiamo è che il 99,9% delle autocertificazioni che abbiamo avuto modo di esaminare erano prive di data certa e quindi, molto probabilmente, potenzialmente contestabili.

Analisi Tecnica

Mentre è richiesto che la Perizia Tecnica Giurata abbia come complemento un’Analisi Tecnica, non è esplicitamente richiesto che questa accompagni l’Autocertificazione.

Che cos’è però un’Analisi Tecnica?

L’Analisi Tecnica descrive tutte le attività di verifica, analisi, approfondimento dei processi aziendali e redazione di una relazione tecnica che si focalizza sugli specifici requisiti tecnici richiesti per la categorizzazione del bene, da ritrovarsi sia nel bene che nel processo produttivo in cui questo bene è inserito. Quindi se la Perizia Giurata (o l’Autocertificazione) è una sintesi, l’Analisi Tecnica illustra le modalità in cui i requisiti richiesti sono o meno rispettati e soddisfatti.

Nelle Linee Guida contenute al par. 6.3 – Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 30-03-2017 (diciamo “la madre” di tutte le Circolari che da quel momento continuano a susseguirsi) è precisato che è appropriato che la Perizia sia accompagnata da un’Analisi Tecnica contenente:

  • Descrizione tecnica del bene (categorizzazione in Allegato A o B, valore del bene e dei suoi componenti, accessori ed eventuali oneri accessori);
  • Descrizione delle caratteristiche che il bene materiale o immateriale deve soddisfare;
  • Verifica dell’interconnessione.

Tornando al tema Perizia Giurata vs Autocertificazione, nei casi da noi esaminati per la prima era sempre presente un esplicito rimando a un’associata Analisi Tecnica, per la seconda questo riferimento non esisteva praticamente mai.

Questo aveva quindi portato, perlomeno nei casi monitorati, l’imprenditore firmatario a non ritenere necessario approfondire né i requisiti di legge da rispettare, né altri dettagli sul proprio processo produttivo.

Chiaro che la redazione di un’Analisi Tecnica avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento questi aspetti che risultano fondamentali per beneficiare degli effetti pratici dell’interconnessione al di là della fruizione dei benefici fiscali.

Purtroppo, questa circostanza si è rivelata molto spesso associata alla mancata conoscenza dei precisi requisiti da rispettare, il che ha quasi sempre messo in evidenza come alcuni dei requisiti fondamentali dell’interconnessione non fossero rispettati e quasi sempre per la mancata conoscenza della logica sottesa ai requisiti stessi.

Inoltre il punto è anche quello di conoscere al meglio i requisiti che si devono rispettare e che auspicabilmente si rispettano e si continuano a rispettare, per la questione dell’ “adeguata e sistematica reportistica” potenzialmente richiesta a fronte di una verifica da parte dell’autorità preposta (al momento non entriamo però in questo tema).

Detto questo, un quesito che spesso emerge è il seguente:

Anche l’Analisi Tecnica va giurata?

Non è vietato giurare anche l’Analisi Tecnica, tuttavia dal punto di vista formale l’atto pubblico è costituito dalla Perizia Giurata, che riporta i dati che abbiamo menzionato sopra.

L’Analisi Tecnica invece non ha carattere di atto pubblico, in quanto contiene informazioni inerenti al processo produttivo dell’azienda e potrebbe pertanto contenere informazioni riservate o sottoposte a proprietà intellettuale ed essere vincolate alla riservatezza dall’utilizzatore del bene e di eventuali terze parti coinvolte.

La già citata Circolare 4/E del 2017 dice a tal proposito: “A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.”

Ha natura quindi di documento realizzato in maniera confidenziale dal perito o dall’ente di certificazione e va custodita, tipicamente insieme alla Perizia Giurata con cui fa il paio, e messa a disposizione per essere esibita su richiesta dell’eventuale autorità di verifica e accertamento.

Quanti anni di validità ha una Perizia Giurata?

La validità di una perizia giurata dipende dall’oggetto stesso della perizia. In generale, la perizia rimane valida finché non intervengano cambiamenti rispetto a ciò che è stato dichiarato e giurato.

Per esempio, nel caso di Industria 4.0, qualora si cambiasse il MES e si continuasse a rispettare i requisiti di legge nonostante il cambio di software, sarebbe opportuno aggiornare, p.es. con un addendum la Perizia Giurata a suo tempo, per mantenere la coerenza con quanto giurato e la situazione reale.

Momento di inizio di validità della perizia

Focalizzandoci sulla fruibilità del documento per i precisi scopi di Industria/Transizione 4.0, a quanto ci risulta ci sono delle lievi differenze riguardo al momento di inizio di validità delle perizie, ma le riportiamo a titolo di informazione in quanto abbiamo avuto riscontri lievemente diversi sul tema da parte di esperti di settore:

  • Autocertificazione: valida dalla data di redazione (che sarebbe bene documentare con qualche metodo di conferimento della data certa: marca temporale elettronica, PEC, raccomandata in busta aperta, etc.);
  • Perizia Semplice: come sopra;
  • Perizia Asseverata: dal momento in cui entra nella disponibilità del fruitore (previa assegnazione di data certa da parte del redattore);
  • Perizia Giurata: dal momento in cui viene registrata come atto pubblico (registrata dal Cancelliere del Tribunale, dal Giudice di Pace o dal Notaio).
 

Conclusioni

Nella nostra esperienza nella quasi totalità dei casi ci siamo occupati sia della redazione della Perizia che dell’Analisi Tecnica collegata. In un ristretto numero di casi ci è capitato che ci fosse chiesta una consulenza preventiva e la redazione della sola Analisi Tecnica in quanto il cliente avrebbe provveduto direttamente alla redazione dell’Autocertificazione chiaramente sulla base delle verifiche tecniche da noi svolte.

Usualmente, se possibile, cerchiamo di intervenire in fase di avvio di progetto. Preferiamo Intervenire in un progetto 4.0 come Consulenti e non esclusivamente come Periti.

Infatti, una volta interpellati solo a valle dell’avvenuto investimento, se le operazioni di verifica dessero esito positivo, allora potremmo procedere con la redazione della Perizia e dell’Analisi tecnica.

In caso contrario, nella migliore delle ipotesi, ci troviamo a dover suggerire modifiche o integrazioni al progetto iniziale che risultano onerose sia in termini economici, sia in termini di ritardo sulla fruizione dei benefici; in alcuni casi però, le lacune relative alla interconnessione possono rivelarsi praticamente non colmabili e quindi ci troviamo costretti a dare un esito negativo alle attività peritali.

Infatti, i requisiti tecnici da rispettare per poter fruire delle agevolazioni di legge sono vari e talvolta non così evidenti. Per questo, soprattutto nell’interesse del cliente finale, riteniamo fondamentale il nostro supporto nella veste di figure esperte e specializzate in grado di supportare l’azienda in tutto il percorso dell’investimento.

Rammentiamo che, in taluni casi, se il progetto non è ben realizzato e quindi la documentazione risulti non precisa, l’imprenditore potrebbe incorrere nel pericoloso caso di “crediti non esigibili” o in quello ancor più pericoloso di “crediti non esistenti” con conseguenti procedimenti civili e, in taluni casi, penali.

Attestazioni/certificazione del produttore

Sempre più spesso i produttori di beni “4.0”, perlomeno quelli maggiormente strutturati, mettono a disposizione degli acquirenti dei documenti che illustrano come i loro beni siano idonei a soddisfare i requisiti tecnici per la fruizione delle agevolazioni di legge.

Questi documenti hanno struttura, tipologia di approfondimento tecnico e denominazioni diverse (Attestazione, Certificazione, Perizia, Dichiarazione). Si va da semplici e generiche affermazioni di rispondenza ai requisiti, a descrizioni maggiormente approfondite delle caratteristiche tecniche, dei protocolli di comunicazione e dello scambio dati e così via. Non essendo un documento richiesto dalla legge, ogni produttore si regola come meglio crede.

Il documento in questione può essere molto utile sia in fase di acquisizione informazioni in vista dell’investimento, sia in fase di verifica peritale in quanto permette, se corredato da informazioni tecniche sufficientemente approfondite, di rispondere a molte delle domande che un perito usualmente rivolgerebbe ai produttori o ai rivenditori del bene.

A volte questo documento è giurato, sotto forma di perizia tecnica; infatti la Circolare 4/E/2017 afferma che: “È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. In questo caso, l’agevolazione dell’iperammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.”

È opportuno ricordare che alcuni dei requisiti richiesti dalla legge sono a esclusivo carico del bene (nel senso che ne è dotato oppure no) ma i rimanenti dipendono sia dal bene, sia da come l’azienda utilizza il bene; pertanto, questo tipo di documento NON sostituisce in alcun modo la Perizia Tecnica Giurata (perlomeno lato azienda) o l’Autocertificazione.

Confidiamo che questo articolo sia un utile strumento per fare chiarezza sui termini di Transizione 4.0 e migliorare comprensione della materia dal punto di vista operativo.

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  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
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  • Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
  • Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).

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