Circolare 9/E del 23/07/2021 Agenzia delle Entrate chiarimenti

Credito d’imposta Beni Strumentali: chiarimenti sulla Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti sul credito d’imposta beni strumentali (ex super/iper ammortamento, misure modificate dalla Legge di Bilancio 2020), attraverso la Circolare n. 9/E.

Tra i chiarimenti più rilevanti previsti dalla Circolare 9/E evidenziamo quelli relativi all’arco temporale di applicazione: il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, è disciplinato contemporaneamente dalla Legge di Bilancio 2020 e dalla Legge di Bilancio 2021.

Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati in questo arco temporale, la circolare 9/E chiarisce che:

  • si applica la Legge di Bilancio 2020 agli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si è proceduto all’ordine vincolante, è stato versato un acconto pari almeno al 20% e siano completati entro il 30 giugno 2021;
  • si applica la Legge di Bilancio 2021 nei casi in cui non si sia proceduto all’ordine vincolante e pagato un acconto pari almeno al 20%, alla data del 15 novembre 2020.
 

DURC

La Circolare 9/E specifica che è necessario essere in possesso di Durc regolare al momento della compensazione del credito d’imposta. Il DURC deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione. Il DURC irregolare preclude la fruizione del credito d’imposta spettante e nel caso sia stato utilizzato, il credito è da ritenersi indebito.

 

 

Utilizzo del credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione del bene agevolato

Premesso che il credito d’imposta deve essere fruito in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione in F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione o di interconnessione, l’Agenzie delle Entrate precisa che la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità di porre un limite annuo all’utilizzo del credito. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere portato avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, andando a sommarsi alla quota fruibile in quell’anno.

L’AdE ha quindi smentito una risposta di un’Agenzia delle Entrare regionale che qualche giorno prima, in una risposta a un interpello, aveva considerato i 3 anni come periodo massimo di fruizione.

 

Utilizzo del credito d’imposta in un’unica quota annuale per i beni ordinari

In base alle modalità introdotte dal Decreto Sostegni Bis, per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, l’utilizzo del credito in una quota unica annuale rappresenta una facoltà, quindi non è obbligatorio. Nel caso in cui tale facoltà non venga esercitata, il beneficiario può scontare il credito in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni, come già previsto dalla normativa.

 

 

Ritardo nell’interconnessione

Nella Circolare 9/E, l’AdE torna a fare chiarezza sul ritardo nell’interconnessione del bene. Il quesito è se questo ritardo può ostacolare la completa fruizione del credito d’imposta o produce un semplice “slittamento” del momento in cui si può iniziare a godere del beneficio. L’AdE risponde che, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “industria 4.0” e la sua interconnessione, la fruizione del credito d’imposta avviene inizialmente in misura “ridotta” applicando le aliquote relative ai beni “ordinari”, per poi rinviare la fruizione del credito in misura piena a partire dall’anno di avvenuta interconnessione.

È necessario tener sempre presente che, come sottolineato dalla Risposta a interpello n.394, il bene da interconnettere deve essere dotato (già al momento dell’entrata in funzione) di tutte le caratteristiche tecnologiche richieste dal paradigma 4.0 e che l’interconnessione tardiva può essere dovuta soltanto alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile ad interconnettere il bene.

 

 

Il credito d’imposta beni strumentali può essere trasferito in caso di operazioni straordinarie

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il credito d’imposta può essere trasferito in caso di conferimento d’azienda, di ramo d’azienda o in caso di altre operazioni straordinarie. Fermo restando il divieto di trasferimento del credito d’imposta per ragioni legate alla soggettività del credito, sono ammesse alcune eccezioni.

Il trasferimento della titolarità è infatti ammesso nei casi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, scissione e cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.

In linea generale, in presenza di operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato, l’avente causa (cessionario) continuerà a fruire del credito maturato in capo al dante causa (cedente) indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

 

 

Documentazione: riferimento normativo da indicare sulle fatture

Sulle fatture, in caso di acquisti di beni strumentali effettuati a partire dal 16 novembre 2020, è necessario indicare:

  • il riferimento alla Legge di Bilancio 2020, per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%;
  • i riferimenti normativi alla Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali alla data del 15 novembre 2020 non ci sia stato l’ordine e/o il versamento di un acconto di almeno il 20%.

Nel caso di documenti già emessi è possibile effettuare una correzione attraverso le modalità già indicate dalla risposta all’interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.