Le insidie dell’autocertificazione per Industria 4.0 / Transizione 4.0

Riprendiamo un articolo che abbiamo pubblicato tempo fa poiché il tema dell’autocertificazione è molto attuale e costituisce una delle domande che ci viene posta di frequente.

Il titolo del presente articolo voleva e vuole essere un po’ provocatorio per richiamare l’attenzione su una possibilità che viene data alle aziende che vogliono accedere al Credito di Imposta (ex iperammortamento) per Industria 4.0 / Transizione 4.0, ossia l’autocertificazione.

Poiché abbiamo già trattato il tema della definizione di legge in questo articolo e del tema dell’autocertificazione accompagnata da un’analisi tecnica in quest’altro articolo, rimandiamo a questi per maggiori dettagli.

Per facilità di lettura riportiamo qui di seguito i titoli dei vari capitoli a cui poter accedere direttamente facendo clic sul titolo o sull’icona:

Come riportato in questo articolo, per i beni strumentali al di sotto dei € 300.000 (€ 500.000 fino al 2020) non sussiste l’obbligo di ricorrere ad un’attestazione di conformità ai requisiti di legge tramite perizia giurata o dichiarazione rilasciata da un ente di certificazione, purché tali beni non siano parte di un impianto o porzione di impianto, nel qual caso ai fini tecnici e quindi fiscali e agevolativi, i beni perdono la loro singolarità e devono essere valutati complessivamente.

Dalla nostra esperienza sul campo abbiamo rilevato principalmente due tipologie di “vizi” che potrebbero generare criticità nell’Autocertificazione:

  • vizi di forma
  • vizi di sostanza

1. Rischi di interpretazione troppo estensiva

Leggendo ciò che la legge prescrive riguardo all’autocertificazione molti soggetti ritengono questo significhi redigere un generico documento del tipo che esemplifichiamo:

  • Foglio di carta intestata dell’azienda nel quale il legale rappresentante dichiara di avere titolo a procedere con l’agevolazione.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) in cui il legale rappresentante dell’azienda dichiara che l’investimento soddisfa i requisiti di legge per fruire del Credito di Imposta.

Questa condotta, pur non essendo in sé errata, rischia di essere incompleta, poiché si basa su una interpretazione erronea e su un fraintendimento pericolosissimi, ossia si confonde il fatto di dichiarare il possesso dei requisiti con il fatto di conoscerli, averli compresi, messi in atto nel proprio processo aziendale in maniera compiuta per le richieste di legge e inoltre essere in grado di dimostrarli in fase di eventuale verifica.

A tal proposito la circolare MISE n. 547750 del 15.12.17 cita: 

 “(…) In base al richiamato comma 11 dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. (…)”.

L’autocertificazione da sola può non essere sufficiente, in quanto sarebbe consigliabile accompagnarla con una descrizione tecnica dei beni e di come questi soddisfino i requisiti di legge previsiti dalla loro categorizzazione ed appartenenza all’Allegato A o B definiti dalla Legge 232/2016 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre ci sentiamo di consigliare che l’autocertificazione riporti data certa. Infatti, nel caso di una Perizia Tecnica Giurata da parte del perito, è l’ufficiale giudiziario che assevera la perizia o il notaio, che provvedono ad apporre i timbri con marcatura temporale e registrare l’atto pubblico. 
Nel caso di asseverazione con procedura digitale la marca temporale elettronica dà la certezza della data in cui il documento è stato prodotto.

2.        Rischi di interpretazione troppo riduttiva

Sono presenti ulteriori comportamenti che possono sfociare in serie problematiche relative alla fruizione delle agevolazioni:

  • Supporre che i requisiti tecnici siano in capo esclusivamente ai beni acquistati.
  • Confondere l’attestazione di agevolabilità o i documenti tecnici (“autodichiarazioni”) dei produttori dei beni con la Perizia Tecnica Giurata o con una generica “Certificazione I4.0”.
Requisiti tecnici esclusivamente in capo ai beni acquistati

La verifica dei requisiti tecnici ai fini della fruizione del credito di imposta considera il bene strumentale inserito nel contesto del processo produttivo aziendale.

Pertanto, non basta che il bene presenti delle specifiche caratteristiche tecniche a corredo della propria configurazione, ma bisogna che queste caratteristiche tecniche vengano usate ed integrate nel proprio processo produttivo dall’azienda che intende godere dei benefici fiscali Industria 4.0 / Transizione 4.0.

La Circolare n. 547750 del 15.12.17 del MISE infatti esemplifica, nei modelli di documento a corredo della stessa, alcune osservazioni per dei beni catalogati nell’Allegato A – Prima Sezione:

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

RO2.  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni   e/o part program;

RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Alcune Caratteristiche Obbligatorie citate sono di esclusiva pertinenza della macchina e devono essere quindi garantite dall’OEM (in rosso); altre sono a carico oltre che dell’OEM anche dell’azienda beneficiaria END USER (in verde).

Oltre a questi sono presenti altri 2 Requisiti Ulteriori da soddisfare, scegliendoli da una rosa di 3 disponibili.

In definitiva le caratteristiche della macchina sono condizioni necessarie ma non sufficienti, pertanto l’azienda deve creare le condizioni per tradurle dalla potenzialità al concreto utilizzo.

Dichiarazioni dei produttori

Con l’apprezzabile intento di aiutare i propri clienti nella scelta dei beni e di agevolare i periti chiamati a redigere la perizia o i legali rappresentanti alle prese con l’autocertificazione, molti produttori oggigiorno forniscono dei documenti che dichiarano il possesso delle caratteristiche tecniche previste per soddisfare i requisiti tecnici per l’agevolazione o spiegano in maniera approfondita come il bene debba essere configurato a tale scopo.

Questa dichiarazione non sostituisce in alcun modo l’eventuale autocertificazione in quanto la responsabilità del possesso dei requisiti di legge è totalmente in carico all’azienda acquirente, che deve installare e configurare il bene dentro i propri sistemi aziendali ed il proprio processo produttivo in modo tale da rendere il bene stesso conforme ai requisiti di legge.

Molto spesso inoltre viene sottovalutato il Requisito Obbligatorio 3 (RO3)  inerente l’integrazione del bene con il sistema logistico di fabbrica per la realizzazione della tracciabilità dei prodotti o dei lotti di produzione. 

In generale nel caso di accertamento e nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non fosse rispettato, si può incorrere in sanzioni considerevoli, che generalmente sono quelle previste in caso di violazione delle norme sulle imposte dirette e sul valore aggiunto e che contemplano, dal punto di vista economico, la restituzione della somma relativa all’iperammortamento oltre ad una sanzione aggiuntiva pari al 90% – 180% della somma stessa.

Nel dettaglio queste sanzioni possono essere di due tipi:

1.  Sanzione amministrativa

Se viene verificato che l’investimento non aveva le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, si accerterà una indebita fruizione del Credito di Imposta.

Oltre alla restituzione del beneficio indebitamente fruito in caso di errore, a seconda delle casistiche e delle applicazioni, sussiste la possibilità di andare incontro ad una sanzione che può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.

2.  Sanzione penale

A seconda dei casi, possono essere accertati i presupposti del reato fiscale e cioè “l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri condotte simulatorie o fraudolente”.

In questo caso, è bene ricordare che mentre la sanzione amministrativa incide solo sul patrimonio in quanto si risolve in un pagamento di sole somme di denaro, quella penale può incidere anche sulla libertà personale.

Riportiamo per completezza e condivisione delle esperienze alcuni casi pratici eclatanti ed esplicativi di quanto sopra riportato e che abbiamo incontrato finora:

Caso 1: Cattiva interpretazione del termine Autocertificazione.

L’azienda X ci richiede di peritare un macchinario in quanto di valore superiore alla soglia di legge (€ 300.000 / € 500.000).

Durante i primi incontri apprendiamo che l’anno precedente l’azienda ha iniziato a fruire dei benefici legati al rispetto dei requisiti di legge “4.0” del bene ma ci rendiamo conto che l’azienda non presenta un processo ed sistema informativo tale da poter potenzialmente soddisfare il requisito RO3 per il nuovo macchinario.

Alla richiesta di illustrarci i dettagli di come avessero operato l’integrazione logistica automatizzata per la macchina nell’anno precedente, la risposta è stata “Non l’abbiamo fatto. Ci siamo autocertificati.”.

Dopo i necessari approfondimenti del caso, l’azienda ha optato per un “ravvedimento operoso”, rimandando la fruizione del beneficio fiscale al momento in cui avrà svolto le necessarie attività per poter soddisfare in toto i requisiti richiesti.

Caso 2: Caratteristiche  in capo esclusivamente alla macchina

L’azienda Y ci richiede di peritare un macchinario perché preferisce che le formalità le sbrighi il perito, reputando che fosse necessario soltanto apporre una firma in un non meglio precisato modulo in quanto la macchina possedeva già tutte le caratteristiche necessarie per fruire dei benefici fiscali di legge.

L’azienda non presentava alcun grado di informatizzazione.

Abbiamo intrapreso un’attività di innovazione e digitalizzazione del processo produttivo dell’azienda per fare in modo di essere in grado di soddisfare i requisiti, prima di procedere con le attività peritali.

Caso 3: Macchinario installato già periziato

L’azienda Z ci riferisce dell’acquisto di un macchinario che le verrà consegnato completo di perizia che sancisce la presenza dei requisiti di legge, reputa pertanto di non necessitare della perizia giurata in quanto “il bene risulterà già periziato alla fonte”.

In questo caso per prima cosa abbiamo fatto chiarezza sul fatto che un macchinario non possa essere già periziato dal produttore, in quanto la perizia deve essere eseguita documentando l’utilizzo della macchina inserita nel processo produttivo dell’acquirente/utilizzatore e, inoltre, perché per quanto concerne la perizia viene richiesto il requisito di terzietà ossia il perito o l’ente certificatore devono dichiarare “la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia”.

In seguito abbiamo supervisionato le attività per ottenere i requisiti di legge e procedere con la perizia giurata.

Caso 4: Autocertificazione per l’anno precedente

L’azienda W ci riferisce che, allo scopo di risparmiare sulle spese peritali, per un macchinario del valore a cespite di qualche migliaio di euro inferiore alla soglia di legge, preferisce che il legale rappresentante produca un’autocertificazione per l’anno precedente.

Abbiamo portato all’attenzione dell’azienda il fatto che così facendo si sarebbero esposti ad un forte rischio di incorrere in sanzioni in quanto:

  • La perizia non era stata ancora prodotta da parte nostra in quanto 2 dei 5+2 requisiti non erano ancora stati implementati da parte loro, pertanto avrebbero autocertificato un bene senza tutti i requisiti di legge.
  • L’autocertificazione sarebbe stata priva di data certa, esponendola a potenziali contestazioni.

L’azienda era palesemente (ma anche comprensibilmente) all’oscuro degli essenziali elementi a corredo della legge e delle pratiche a questa correlate e, dopo una serie di approfondimenti, ha preferito tornare sui suoi passi e permetterci di procedere con le attività di supporto messe in campo per soddisfare pienamente tutti i requisiti.


Sottolineiamo che la casistica presentata non è esaustiva e non ha alcun intento delatorio o ipercritico ma ha lo scopo di sensibilizzare i possibili interessati al tema su alcuni risvolti del Piano Nazionale Industria 4.0 e relativi benefici fiscali, che spesso vengono trascurati o mal interpretati.

In caso di dubbio siamo a disposizione per approfondimenti tecnici, consulenze preventiva all’acquisto dei beni I4.0 e per le analisi tecniche e relative perizie tecniche giurate.