Errore 4.0 #7 – Ho una macchina con le caratteristiche necessarie? Avrò il credito di imposta

Eccoci all’appuntamento “Errori 4.0” con il 7° errore che incontriamo spesso nel nostro quotidiano al fianco delle imprese.

Se la macchina ha le caratteristiche necessarie, allora il credito di imposta è garantito, non serve altro

Affinché un bene possa risultare agevolabile, deve soddisfare una serie di caratteristiche che vengono definite requisiti tecnici. Questi requisiti tecnici nascono dall’appartenenza del bene a una delle categorie definite dalla legge nell’allegato A e nell’allegato B.

Scendendo nel dettaglio, si vede che questi requisiti tecnici non sono in capo solamente al bene in esame ma anche alla maniera in cui il bene è inserito nel processo produttivo aziendale.

In pratica alcuni requisiti sono di esclusiva pertinenza del bene (o ne è in possesso oppure no), altri sono delle potenzialità che il bene deve presentare ma che devono essere compiutamente espresse una volta che il bene sia stato inserito nel processo produttivo dell’azienda e che comunichi con il sistema informativo di questa.

Provando a fare un esempio pratico, una macchina utensile, per esempio un tornio, dovrà rispettare i cosiddetti cinque più due di tre requisiti.

Ci soffermiamo sui primi due dei cinque:

Il primo dei requisiti obbligatori è quello che la macchina sia governata da un PLC, CNC o equivalenti: in questo caso il requisito deve essere soddisfatto in toto dalla sola macchina in quanto tipicamente un’azienda non sostituisce il PLC nativamente a corredo di una macchina nuova a meno di problematiche serie o di esigenze specifiche.

Il secondo requisito richiede l’Inter connessione e il caricamento da remoto di part program: in questo caso è l’azienda che deve provvedere, per esempio, ad assegnare un indirizzo IP univoco alla macchina, a inviare i programmi di lavoro da remoto, per esempio copiandoli nella memoria a bordo macchina, inserendoli via FTP, facendo in modo che la macchina li prenda da una cartella su un disco di rete; in questo caso la macchina deve essere predisposta affinché l’azienda possa poi decidere quale metodologia implementare secondo le proprie valutazioni.

 

Perchè Errore 4.0?

Perchè è necessario valutare sia le caratteristiche intrinseche del bene sia le modalità in cui l’azienda intende percorrere, per così dire, l’ultimo miglio affinché i requisiti di legge siano tutti completamente soddisfatti.

Diverse aziende sottovalutano quest’ultima parte, senza rendersi conto che l’introduzione di un bene 4.0 vuole molto probabilmente dire anche cambiare una parte del proprio processo produttivo, adeguandolo a nuovi paradigmi, pena il tentativo molto spesso fallimentare di continuare a lavorare alla “vecchia maniera” con delle macchine che invece richiedono un approccio nuovo. Questo implica il mancato pieno sfruttamento delle loro nuove potenzialità e un’inevitabile perdita di tempo con il successivo risultato di una diminuzione propria produttività.

Un altro aspetto di natura questa volta non tecnica è quello legato agli adempimenti di legge.

Ancora oggi ad alcune aziende sfugge il dettaglio che, per poter sfruttare il credito d’imposta derivante dagli investimenti 4.0, la legge richiede una perizia asseverata (obbligatoria al di sopra di una certa soglia di valore dell’investimento) o un’autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’azienda (consentita al di sotto di una certa soglia di valore dell’investimento).

Vi suggeriamo la consultazione degli articoli da noi pubblicati che esaminano le potenziali insidie dell’autocertificazione e la differenza fra i diversi tipi di perizia.

Questi adempimenti e formalità burocratiche sono decisamente importanti. Infatti anche recentemente ci sono capitati alcuni casi di aziende che avessero iniziato a fruire del credito d’imposta senza avere una perizia oppure un’autocertificazione con data certa.

Questo comportamento dà luogo a una ripresa fiscale in sede di verifica da parte dell’autorità di controllo per indebita fruizione dell’agevolazione, non per mancanza dei requisiti tecnici bensì di quelli burocratici e formali.

Ebbene pertanto ricordare che se la verifica e il supporto all’approfondimento degli aspetti tecnici possono essere sviluppati attraverso un consulente o un perito, quelli formali, burocratici e fiscali sono di esclusiva responsabilità dell’azienda.

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Tra i nostri servizi forniamo la consulenza per:

  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
  • Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
  • Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
  • Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).

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