Il bonus agricoltura sugli investimenti per lo sviluppo e il potenziamento degli e-commerce può contare su uno stanziamento che ammonta a 5 Milioni di euro nei periodi di imposta 2021-2023.
Il bando prevede che la comunicazione vada inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Quindi le imprese interessate hanno tempo fino al 15/03/2023 per procedere con questa formalità e cominciare a fruire del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è pari al 40% e ha un limite di € 50.000 per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a € 25.000.
Progetti oggetto di finanziamento
Sono ammissibili attività e progetti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali per:
– dotazioni tecnologiche;
– software;
– progettazione e implementazione;
– sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Il presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale ha l’onere di accertare l’effettivo sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico.
Soggetti beneficiari
Possono fruire del credito d’imposta le imprese agricole e agroalimentari che nel 2022 hanno effettuato investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
I soggetti interessati sono le reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino: micro impresa, grande impresa, PMI, associazioni/onlus/consorzi.
La norma di riferimento è articolo 3 del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Per rete di imprese si intende:
– le “reti contratto” (prive di autonoma soggettività giuridica, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge): gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete.
– le “reti soggetto”, dotate di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge: gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.
Presentazione della domanda: affidati agli esperti
In considerazione del fatto che la comunicazione delle spese può essere presentata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese interessate hanno ancora tempo fino al 15 Marzo 2023 per presentare comunicazione sugli investimenti del 2022.
La comunicazione, redatta su apposito modello, deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni come intermediario.
Innovation Machine mette a disposizione le sue competenze per supportare le imprese nelle delicate fasi di compilazione della comunicazione che prevede il rispetto di particolari specifiche tecniche.
L’intervento di professionisti è sempre auspicabile in questi casi perché riduce la possibilità che si verifichi un’indebita fruizione del beneficio per motivi legati sia alla forma (errori nella compilazione dei campi della comunicazione) sia nella sostanza (inserimento nella comunicazione di spese non finanziabili dal bando).
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