Credito d’Imposta

Il bonus ricerca e sviluppo 2018 è un’agevolazione fiscale che spetta a quelle imprese e società di qualsiasi forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppointrodotta dal decreto Destinazione Italia e modificata dalla scorsa legge di Stabilità.

Il dipartimento delle Finanze ha provveduto a a rendere disponibile sul suo sito istituzionale, la relazione illustrativa che rende operativa l’agevolazione.

Con la Legge di Bilancio 2017, il bonus è stato prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2020 ed è stato aumentato al 50%.

Vediamo quindi cos’è e come funziona il bonus ricerca e sviluppo, a chi spetta, ovvero, i beneficiari, le spese ammissibili ed in cosa consiste la misura sotto forma di credito d’imposta.

Bonus ricerca e sviluppo: cos’è?

Che cos’è il bonus ricerca e sviluppo? Il bonus ricerca e sviluppo, è un’agevolazione fiscaleintrodotta dal decreto Destinazione Italia, articolo 3 del Dl 145/2013 successivamente modificato e riscritto dalla Legge di Stabilità 2015, legge 190/2014. Tale modifica, che si ritrova nel DM del 27 maggio 2015 adottato dal Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il MISE, ha riguardato non solo i beneficiari ma anche la misura e le modalità di accesso al beneficio.

A chi spetta il bonus ricerca e sviluppo 2018?

Il bonus ricerca e sviluppo 2018, ossia, credito d’imposta per le imprese e società che investono fino ad una massimo di 20 milioni di euro nelle attività di sviluppo e ricerca dagli anni 2016 al 2020, spetta a tutte le imprese di qualsiasi ordine giuridico, a prescindere dal settore economico in cui operano e dal regime contabile fiscale che hanno adottato.

Grazie alla legge di Bilancio 2017, il bonus sviluppo e ricerca spetta ora anche alle imprese non residenti ma con stabili orgnaizzazioni in Italia, in caso di stipula dei contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Ue, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati white list, con i quali è possibile lo scambio di informazioni.

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività in ricerca e sviluppo.

Bonus ricerca e sviluppo 2018: requisiti, quando e quanto spetta?

Il bonus ricerca e sviluppo 2018 consiste nella possibilità per le imprese che investono negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nel settore della ricerca e dello sviluppo, al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività, un credito d’imposta ricerca e sviluppo, le cui modalità di riconoscimento sono sancite dal comma 1, articolo 3, del Dl 145/2013 e confermate dall’articolo 5 del DM del 27 maggio 2015.

Requisiti e condizioni: Il bonus è riconosciuto a ciascun beneficiario, per ogni anno, fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, a patto però che:

  • la spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per ciascun anno di imposta di almeno 30 mila euro;
  • la suddetta spesa sia di tipo incrementale, e cioè che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa nei 3 anni precedenti e a quello in corso.

Per le nuove imprese che hanno aperto l’attività da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai fini di riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo di imposta in cui sono ste costituite.

Quanto spetta di bonus? E di credito d’imposta? La misura dell’agevolazione prevede 2 differenti aliquote di credito d’imposta ricerca e sviluppo, in funzione delle diverse tipologie di spese, ovvero:

  • Per i costi per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra muros: spetta il 50% della spesa incrementale;
  • Per i costi relativi alle quote di ammortamento e alle competenza tecniche e privative industriali: spetta il 50% della spesa incrementale.

Quali attività rientrano nel credito d’imposta?

Secondo quanto disposto dal Decreto Destinazione Italia, le attività di ricerca e sviluppo che rientrano nel bonus, e per le quali spetta il credito di imposta sono:

  • Lavori sperimentali o teorici;
  • Ricerca pianificata o indagini critiche, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, servizi o sistemi, o per il miglioramento di prodotti esistenti;
  • Acquisizione, combinazione e utilizzo delle conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale;
  • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, né industriali e né per finalità commerciali.
  • Spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo sono agevolabili, anche i lavoratori non sono “altamente qualificati”.

Non rientrano nelle spese di attività di ricerca e sviluppo, e per cui non ammesse al beneficio: modifiche ordinarie o periodiche effettuate su prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se rappresentano dei miglioramenti.

Quali sono le spese agevolabili per cui spetta il bonus?

Le spese ammesse nel bonus ricerca e sviluppo , sono i costi sostenuti dall’impresa, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quali:

  • Costi del personale altamente qualificato e non impiegato in attività di ricerca e sviluppo: tale spesa rientra nel bonus, se il personale è in possesso di un titolo di dottore di ricerca, di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, e sia assunto come dipendente dell’impresa in qualità di impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo o come collaboratore, compresi professionisti e artisti impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, a patto però che la propria attività, venga svolta all’interno dell’impresa stessa. In tali spese, sono compresi anche: retribuzione lorda e contributi obbligatori.
  • Quote di ammortamento spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio: costo unitario non inferiore a 2 mila euro IVA inclusa. Per fruire dell’ammissibilità delle quote nel bonus, tali beni devono essere di proprietà dell’impresa o utilizzate dalla stessa, oppure, se acquisiti tramite locazione finanziaria vanno inseriti anche i canoni di affitto nel limite dell’importo deducibile, se invece la locazione non è finanziaria, si tiene conto del costo storico riportato nel contratto o dichiarato dal locatore.
  • Spese sostenute per stipulare contratti di ricerca con le università, enti di ricerca o organismi equiparati, con le altre imprese e start-up innovative, differenti da quelle controllate dall’impresa. N.B. i contratti di ricerca extra muros, per essere ammessi al beneficio, devono essere stipulati con imprese italiane o residenti in uno Stato Ue, o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo.
  • Spese per acquisire competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche se esterna.

Inoltre, sono spese ammissibili, ma solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, i costi sostenuti per la certificazione contabile, nel limite di 5mila euro.

L’incentivo è automatico, ma bisogna avere le carte pronte e in regola
L’incentivo automatico, riconosciuto, cioè, a prescindere da una preventiva valutazione dei progetti finanziati, e pertanto l’impresa interessata, oltre alla documentazione obbligatoria, dovrà munirsi degli strumenti e delle certificazioni utili a dimostrare che gli interventi, per i quali è stato richiesto il bonus, presentano caratteri innovativi o migliorativi (a tal proposito, il documento di prassi del Mise rimanda alla circolare 13/2017, paragrafo 4.9.4, dell’Agenzia delle entrate.