Bonus energia 2022

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Il Bonus Energia viene riconfermato dal Decreto Aiuti Ter (DL n. 144 del 23/9/2022), potenziato, esteso al bimestre ottobre-novembre 2022 e a un sempre maggior numero di imprese.

Il rincaro energetico che ha caratterizzato il 2022 è un fenomeno trasversale che ha coinvolto tutte le utenze, infierendo inevitabilmente sulle imprese con forte consumo di energia elettrica: le cosiddette imprese energivore

Già all’inizio dell’anno 2022 il Governo aveva introdotto per il 1° trimestre una misura volta al contrasto dell’aumento dei costi di energia elettrica con il Decreto Sostegni-ter (DL n. 4 del 27/1/2022).

I mesi successivi hanno visto un susseguirsi di nuovi decreti sul tema (Decreto Energia, Decreto Aiuti, Decreto Ucraina bis…) che hanno ampliato la platea di beneficiari, esteso il beneficio anche al 2° e al 3° trimestre e rivisto gradualmente al rialzo la misura dei contributi straordinari concessi.

Decreto Aiuti Ter

Il nuovo Decreto Aiuti Ter consente di beneficiare del credito di imposta anche sulle spese sostenute nel bimestre ottobre-novembre 2022 per dare la possibilità alle imprese di avere un ulteriore sussidio in attesa di rivedere le proprie strategie di consumo. C’è tempo fino al 31 Marzo 2023 per utilizzare in compensazione gli importi spettanti. Entro la stessa data devono essere utilizzati anche i crediti riferiti al 3° trimestre 2022.

Beneficiari e Agevolazione

I beneficiari dell’aiuto sono imprese i cui costi per la componente energia elettrica o gas, al netto di imposte e sussidi, sono mediamente aumentati di oltre il 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019, considerati anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Tali aziende sono classificate a seconda del loro consumo di energia elettrica o gas. L’agevolazione sottoforma di credito d’imposta, varia a seconda del periodo di riferimento e della classe di appartenenza del beneficiario come qui descritto.

Imprese Energivore

Sono le imprese a forte consumo di energia elettrica (come stabilito dall’articolo 3 del decreto Mise 21 dicembre 2017)

  1. credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022;
  2.  credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° e 3° trimestre 2022;
  3.  credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre-novembre 2022.

Imprese Non Energivore

Sono le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

  1. credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022
  2. credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell’anno 2022
  3. credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata a ottobre-novembre 2022 per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

Imprese Gasivore

Sono le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del MITE 21 dicembre 2021, n. 5412.

  1. credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  2. credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel 2° e 3° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  3. credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato a ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Imprese Non Gasivore

Sono le imprese non gasivore di cui all’articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022

  1. credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo, gas consumato nel 2°trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
  2. credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato a ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Crediti di imposta

I crediti di imposta spettanti hanno le seguenti caratteristiche comuni:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
  • sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023;
  • non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni;
  • possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”.

Adempimenti

I beneficiari dei crediti (compresi quelli relativi al 3° trimestre 2022) hanno un nuovo adempimento comunicativo da espletare entro il 16 febbraio 2023: dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022

La stessa Agenzia definirà con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

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  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
  • Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
  • Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
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