L’Autocertificazione può stare senza l’Analisi Tecnica?

Visto l’interesse e le domande che riceviamo, riprendiamo una parte di un tema trattato in questo nostro precedente articolo a proposito di alcuni termini come Autocertificazione, Perizia, Analisi Tecnica, Certificazione, Attestazione che si incontrano nell’ambito di Industria/Transizione 4.0 e a cui rimandiamo per gli approfondimenti del caso. 

La domanda che ci viene posta è:
“Devo allegare un’analisi tecnica all’autocertificazione dei requisiti di legge per godere dei benefici fiscali per Industria/Transizione 4.0”?

Analizziamo i termini della questione focalizzandoci sui vari risvolti che questo quesito pone.

Cosa chiede la legge

La legge ha previsto 2 modalità utilizzabili da parte dell’azienda per certificare il rispetto dei requisiti per la fruizione dei benefici “4.0”:

  • Sotto una determinata soglia di costo dell’investimento: autocertificazione o perizia, a scelta dell’azienda.
  • Sopra una determinata soglia di costo dell’investimento: obbligatoriamente perizia.

Questa soglia era stata fissata a € 500.000,00 dalla Legge 232/16 e mantenuta fino alla Legge 160/19 che l’ha abbassata a € 300.000,00.

Analisi Tecnica

Mentre è richiesto a termini di legge che la Perizia Tecnica Giurata abbia come complemento l’Analisi Tecnica, non è esplicitamente richiesto che questa accompagni l’Autocertificazione.

Bisogna tuttavia considerare cosa rappresenta l’Analisi Tecnica.

L’Analisi Tecnica descrive tutte le attività di verifica, analisi, approfondimento dei processi aziendali e redazione di una relazione tecnica che si focalizza sugli specifici requisiti tecnici richiesti per la categorizzazione del bene, da ritrovarsi sia nel bene che nel processo produttivo in cui questo bene è inserito.

Quindi se la Perizia Giurata (o l’Autocertificazione) è una sintesi, l’Analisi Tecnica illustra le modalità in cui i requisiti richiesti sono, o meno, rispettati e soddisfatti.

Nelle Linee Guida contenute al par. 6.3 – Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 30-03-2017 (diciamo “la madre” di tutte le Circolari che da quel momento continuano a susseguirsi) è precisato che è appropriato che la Perizia sia accompagnata da un’Analisi Tecnica contenente:

  • Descrizione tecnica del bene (categorizzazione in Allegato A o B, valore del bene e dei suoi componenti, accessori ed eventuali oneri accessori);
  • Descrizione delle caratteristiche che il bene materiale o immateriale deve soddisfare;
  • Verifica dell’interconnessione.


Autocertificazione vs Perizia

Il fatto di richiedere una Perizia Giurata va al di là del mero fatto formale di adempire a una richiesta di legge, in quanto i requisiti da rispettare rimangono quelli stabiliti dalla legge stessa e non sono correlati alle modalità di documentazione degli stessi (perizia o autocertificazione).

Da parte dell’azienda confrontarsi con un consulente/perito significa presentare a un occhio, si suppone esperto, i propri processi produttivi, i propri investimenti, le caratteristiche tecniche dei macchinari oggetto di investimento, la propria struttura informatica aziendale,  illustrandoli in maniera oggettiva e sottoponendoli a una valutazione di merito in relazione all’adeguatezza e coerenza con i requisiti di legge propedeutici alla fruizione delle agevolazioni “4.0”.

Questo da un lato genera il timore per l’azienda di non essere allineata con tutti i requisiti necessari e di dover magari svolgere ulteriori attività correttive e di adeguamento, ma dall’altro lato è proprio questo che la mette nelle condizioni di rendersi conto di certe lacune prima di procedere con la fruizione indebita delle agevolazioni e soprattutto prima di eventuali verifiche da parte dell’autorità di verifica, che porterebbero poi a esiti infausti.

Al di là di evitare sanzioni o riprese fiscali, un consulente/perito può portare delle competenze che in azienda potrebbero mancare come pure una approccio nuovo e più efficace/efficiente al tema che l’azienda sta affrontando attraverso l’investimento in sviluppo. 

Diversamente si potrebbe non ritenere necessario approfondire né i requisiti di legge da rispettare, né altri dettagli sul proprio processo produttivo ritenendolo adeguato al rispetto dei requisiti senza che in verità lo sia.

Inoltre bisogna tener conto che Industria/Transizione 4.0 dal punto di vista tecnico e fiscale è un mosaico composto da leggi, aggiornamento delle leggi, leggi che vengono richiamate da altre leggi, circolari del MiSE, circolari dell’Agenzia delle Entrate,  norme, decreti, prassi di riferimento, FAQ di MiSE/AdE, risposte agli interpelli, position paper; quindi un insieme eterogeneo di informazioni, prescrizioni, regole, buone pratiche e non è facile né agevole essere sempre aggiornati, avere un’esperienza adeguata nel settore e  conoscere al meglio i requisiti da rispettare, soprattutto se si è imprenditori impegnati nella conduzione della propria azienda.


Conclusioni e suggerimenti

La legge non chiede in maniera esplicita un’Analisi Tecnica a complemento o completamento di un’Autocertificazione.

Teniamo conto che i requisiti da rispettare rimangono gli stessi a prescindere dall’importo dell’investimento e dalle modalità di documentazione del loro rispetto.

Ciò significa che se a una Perizia bisogna affiancare un’Analisi Tecnica non si vede perché non si debba fare lo stesso anche in presenza di un’Autocertificazione.

Inoltre, redigere un’Analisi Tecnica aiuta ad approfondire la consistenza dei dettagli dei requisiti di legge, aiutando a rendersi conto dell’adeguatezza rispetto al loro soddisfacimento e comprendendo anche come mantenerli durante il periodo di fruizione dei benefici fiscali e come poterli illustrare al meglio in caso di verifica da parte dell’autorità preposta.

Il nostro suggerimento è quindi di intraprendere la strada dell’autocertificazione qualora si conoscano con sufficiente livello di approfondimento i vari dettagli inerenti all’agevolabilità degli investimenti (eleggibilità, categorizzazione, requisiti tecnici, dettagli amministrativi e burocratici, infrastruttura per lo scambio dati, protocolli di comunicazione, etc.) evitando di imbarcarsi in maniera approssimativa e poco proficua in perigliose avventure guidati magari dalla sola sottostima dei requisiti o dal solo desiderio di ulteriore risparmio rispetto a una possibile consulenza.

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Tra i nostri servizi forniamo la consulenza per:

  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
  • Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
  • Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
  • Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).

 Link alla pagina dei Servizi per Industria 4.0

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