Errore 4.0 #9 – È sufficiente un documento dal produttore

Siamo arrivati al 9° episodio della serie “Errori 4.0” dove trattiamo la questione documentale.

Per fruire delle agevolazioni è sufficiente un documento rilasciato dal produttore e questo sostituisce la perizia (o l’autocertificazione).

Soprattutto agli albori del Piano Nazionale Industria 4.0 molti rivenditori “garantivano” ai loro potenziali clienti l’agevolabilità di alcuni beni basandosi sulla disponibilità di un documento da parte del produttore che garantisse il possesso dei requisiti 4.0.

Questo senza la necessità da parte dell’acquirente di altre attività o azioni da parte sua, tanto che gli ignari acquirenti alle volte sono andati avanti sulla strada della fruizione delle agevolazioni senza ritenere di necessitare di ulteriori approfondimenti.

Questo ha dato luogo a un pericoloso fraintendimento ossia che una macchina sia agevolabile semplicemente per sua natura e, ancor più pericoloso, che chi fruisce dell’agevolazione non sia tenuto a fare alcunché in ottica 4.0.

È importante precisare che i requisiti di legge devono essere rispettati dal bene una volta inserito nel processo produttivo dell’acquirente, ciò significa che i beni devono presentare delle potenzialità ma che queste potenzialità poi devono venire compiutamente espresse una volta inseriti i beni nel processo produttivo dell’azienda utilizzatrice del bene.

Entrando ancor più nel dettaglio e andando per esempio a esaminare i cosiddetti “5 + 2 di 3 requisiti” di pertinenza dei beni categorizzati dell’Allegato A, sezione 1, troviamo che 4 requisiti sono di esclusiva pertinenza del macchinario nel senso che o il macchinario li possiede o non li possiede, non ci sono vie di mezzo!); gli altri 3 requisiti invece insistono su delle potenzialità che la macchina deve già possedere al momento della sua installazione ma che poi, per esprimersi compiutamente, richiedono che l’ultimo miglio, per così dire, sia percorso dall’azienda.

Entrando anche ancor più nello specifico possiamo fare un esempio:

RO2: interconnessione con invio da remoto di istruzioni e/o part program

Per esempio, per soddisfare la prima parte di questo requisito (INTERCONNESSIONE) la macchina deve essere in grado di scambiare dati nei sistemi informativi aziendali utilizzando protocolli standard per esempio TCP/IP oppure OPC-UA.

Quindi la macchina dovrà essere dotata nativamente di una scheda di rete e di un opportuno software di gestione dello scambio dati.

La seconda parte richiede sia la presenza di una potenzialità congenita della macchina, ossia di un’area di memoria su cui caricare le istruzioni, sia di un automatismo informatico o di qualche operatore dell’azienda che si occupi di caricare effettivamente le istruzioni, i part program o le cosiddette “ricette di lavoro”.

Non considerando quest’ultimo dettaglio l’azienda si potrebbe trovare in una situazione che può sembrare paradossale ma che, a conti fatti, abbiamo incontrato parecchie volte ossia il caso in cui la macchina da parte sua sia 4.0 ma non lo sia l’azienda.

 

Potrebbe sembrare superfluo ma preferiamo dirlo chiaramente: in un caso come quello esemplificato qui sopra, il requisito non è soddisfatto e pertanto l’azienda non avrebbe titolo a fruire dell’agevolazione. Quindi, a fronte di un accertamento che acclarasse una situazione come quella descritta, è estremamente probabile che l’azienda si troverebbe davanti a una ripresa fiscale per fruizione indebita dell’agevolazione in aggiunta a una sanzione per l’infrazione commessa, e in alcuni casi anche di una possibile procedura penale per frode ai danni dello stato.

Pertanto questo è una tematica da tenere molto seriamente in considerazione per non incorrere in errori dalle conseguenze spiacevoli.

Le dichiarazioni dei produttori perciò sono molto utili per far capire all’azienda la natura 4.0 dei beni in acquisizione e magari per aiutare il consulente o perito nell’analisi delle caratteristiche del bene qualora queste dichiarazioni presentassero degli approfondimenti tecnici e non solo un giudizio di sintesi (Sì, il requisito è soddisfatto; sì, la macchina è agevolabile), tenendo conto in questo che il perito 4.0 è tenuto a verificare e documentare la consistenza dei requisiti tecnici.

 

Perchè Errore 4.0?

Le dichiarazioni dei produttori, anche se sicuramente utili, di per sé non sono sufficienti alla fruizione del beneficio. Infatti sono non obbligatorie e non richieste dalla legge.

In ultima istanza è l’azienda la principale responsabile delle dichiarazioni sulla verificata agevolabilità dei beni proprio perché questi devono essere contestualizzati nel processo produttivo della specifica azienda che voglia fruire delle agevolazioni.

Sottolineiamo quindi che ci sono degli adempimenti che il fruitore delle agevolazioni è tenuto a compiere e che non vanno presi alla leggera.

Abbiamo esperienza di molti casi (li trattiamo in questo articolo), per esempio di autocertificazione, in cui qualche titolare d’impresa, basandosi sulle dichiarazioni dei produttori, ha iniziato a fruire delle agevolazioni dichiarando il soddisfacimento dei requisiti di legge.

Tuttavia in quasi tutti questi casi quando abbiamo chiesto di elencarci quali fossero i requisiti che stavano rispettando, ebbene, ci hanno serenamente risposto che non li conoscevano ma comunque non era importante perché avevano la dichiarazione del produttore (pensando che questo li sollevasse dalle loro responsabilità) o comunque si era autocertificati (per cui “magicamente” si erano concretizzati i requisiti).

Suggeriamo quindi di prestare molta attenzione al punto analizzato in questo articolo e di non minimizzare l’importanza che invece possiede, considerando inoltre i casi in cui la perizia è obbligatoria.

Per saperne di più sulle perizie, autocertificazioni, analisi tecniche, leggi questo articolo

Per saperne di più sulle analisi tecniche associate all’autocertificazione, leggi questo articolo

 

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  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
  • Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).

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