Come fruire il credito d’imposta – Caso Studio

caso studio

Nelle nostre attività di consulenza per Industria 4.0 / Transizione 4.0 molto spesso i quesiti che ci vengono posti o le situazioni da chiarire vertono su tematiche di natura fiscale inerenti ai beni oggetto di investimenti.

Non sempre siamo in grado di dare una risposta direttamente, vista la complessità della materia, pertanto, collaboriamo con chi nel settore può affiancarci con la sua competenza.

A questo proposito riportiamo di seguito un articolo scritto insieme allo studio FCB Associati (Fantini Cosatti Braidotti, con sede in via Mentana 10 a Udine) http://www.fcbassociati.com/.

Tratteremo una domanda che ci è stata posta recentemente.

 

Il caso di studio

Un contribuente ha effettuato un investimento in beni strumentali 4.0. I beni sono entrati in funzione, sono stati interconnessi e periziati in data 07.03.2022. 

Ci chiede:

è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta nell’F24 in scadenza il 16.03.2022?

 

 

La risposta di FCB Associati

Si ritiene di dare risposta affermativa al quesito.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto sono disciplinate dal comma 1059 della L. 178/2020 il quale statuisce unicamente che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, per quel che concerne gli investimenti in beni strumentali 4.0 e a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per quel che concerne gli investimenti in beni strumentali ordinari.

Si ritiene, quindi, che l’utilizzo in compensazione possa decorrere dal momento immediatamente successivo all’avvenuta interconnessione dei beni, nel caso di investimento in beni strumentali 4.0 e dal momento immediatamente successivo all’entrata in funzione per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

 

Approfondimento:

In ambito tributario l’espressione “credito d’imposta” è polisensa, in quanto ricomprende figure variegate accomunate da un unico elemento: la posizione creditoria del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria[1].

I crediti di cui trattasi possono essere in qualche modo categorizzati tra i crediti d’imposta che vengono istituiti per finalità extra fiscali, che hanno generalmente intenti agevolativi o incentivanti e che vengono concessi per abbattere le imposte altrimenti dovute secondo la logica della tax expenditures.

I crediti d’imposta agevolativi sono tipicamente istituiti dal legislatore per il tramite di norme cosiddette speciali le quali, di volta in volta, ne stabiliscono in maniera specifica la modalità di utilizzo. Vi è, quindi, una specificità regolatoria che accompagna ognuno di questi crediti.

Nel caso specifico, la L. 178/2020 afferma che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, per quel che concerne gli investimenti in beni strumentali 4.0 e a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per quel che concerne gli investimenti in beni strumentali ordinari. Nessun’altra condizione è normativamente prevista e a nulla rilevano le disposizioni relative ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap di importo superiore a 5.000 euro annuo, per i quali, ad esempio, è prevista la preventiva presentazione della rispettiva dichiarazione.

Per i crediti in oggetto non trovano applicazione, altresì, le disposizioni sull’apposizione del visto di conformità[2].

Quindi, si ribadisce, i crediti di cui si tratta sono utilizzabili dal momento immediatamente successivo all’avvenuta interconnessione dei beni, nel caso di investimento in beni strumentali 4.0 e dal momento immediatamente successivo all’entrata in funzione, per gli investimenti in beni strumentali ordinari, ovviamente nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, come ad esempio quanto previsto dall’ultimo periodo comma 1052 della legge di bilancio che stabilisce che «per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata» al «rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore» e al «corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori».

Note

[1] Annalisa Pace, Credito d’imposta ed agevolazioni fiscali: il meccanismo dell’Art Bonus.

[2] Cfr Circ. Agenzia Entrate n. 9/2021

 

Conclusioni

Gli investimenti in Industria 4.0 / Transizione 4.0 coinvolgono diversi aspetti: tecnici, fiscali, organizzativi, operativi; questi devono venire debitamente analizzati e approfonditi, possibilmente prima di dare il via all’investimento, in modo da minimizzare le problematiche che potrebbero emergere e massimizzare invece il rendimento in termini di maggiore competitività, incremento della marginalità e fruizione dei benefici fiscali correlati.

Per questo, da parte nostra e insieme ai nostri partner, siamo a Vostra disposizione per attività di consulenza su Industria 4.0, analisi degli investimenti, valutazione del grado di maturità digitale dell’azienda.

Ringraziamo ancora lo Studio FCB per la collaborazione nell’analisi di questa casistica, riportandovi i loro riferimenti per eventuali contatti:

FCB Associati  – Fantini Cosatti Braidotti

Sede in via Mentana 10, Udine – 0432 297427

www.fcbassociati.com

studio@fcbassociati.com

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  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
  • Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
  • Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
  • Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).

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