Il Terrorismo fiscale e consulenziale

Il Piano Nazionale Industria 4.0, introdotto con la Legge 232/2016, si è evoluto negli anni con le successive modifiche e integrazioni introdotte dalle leggi degli anni successivi al 2016 ossia legge 205/2017, legge 145/2018, legge 160/2019, legge 178/2020, legge 234/2021.

Parimenti si sono susseguiti vari chiarimenti sia da parte del MiSE per temi tecnici, sia dell’Agenzia delle Entrate per temi di natura fiscale, legati all’interpretazione delle leggi e della loro applicazione ai casi pratici.

Abbiamo assistito quindi a una stratificazione di leggi, circolari, chiarimenti, risposte pubbliche a interpelli, FAQ, Prassi, Relazioni Tecniche che, a oggi, non sono ancora state raccolte in un corpus unico e tra le quali non è agevole o immediato trovare le informazioni di dettaglio necessarie in alcune situazioni non canoniche.

Inoltre, arrivando le indicazioni in diverse forme e con tempistiche distribuite su ormai 6 anni, a volte le delucidazioni pongono l’accento su aspetti che fino a quel momento erano stati trascurati o, peggio, ignorati in favore di altri dettagli di maggior interesse o valutati come degni di superiore considerazione e importanza.

Uno di questi aspetti e quello dell’Adeguata e sistematica reportistica di cui abbiamo trattato qui .

Pertanto è assodato che le aziende debbano in qualche modo focalizzare la loro attenzione sul tema e se finora non dovessero averlo fatto, da parte nostra l’esortazione è quella di non indugiare ulteriormente e di affrontare il tema.

Infatti mettiamo a disposizione un servizio denominato AUDIT 4.0 che ha l’obiettivo di esaminare la situazione aziendale dal punto di vista degli adempimenti richiesti per la fruizione delle agevolazioni «4.0». Il servizio parte con l’esame della situazione attuale, muove verso l’analisi di quella precedente all’Audit per dare poi indicazioni in merito all’effettivo rispetto dei requisiti e suggerimenti per il futuro.

Ultimamente il web propone, in maniera lecita, alcuni servizi alle aziende facciano leva sul «terrorismo fiscale e consulenziale».

Vogliamo perciò proporvi l’analisi di un documento che ci è stato trasmesso, ovviamente senza citare la società di consulenza e senza entrare nel merito di considerazioni di natura commerciale. Tali considerazioni non ci competono, le rispettiamo ma ne prendiamo decisamente le distanze.

Di seguito riportiamo quindi un estratto che una società di consulenza sta inviando ai suoi clienti o potenziali tali, commentando alcuni passaggi.

In verità l’obbligo di mantenimento dei requisiti a cui si fa riferimento NON è stato sancito dalla Circolare 9/E del 2021 ma è stato RIBADITO perché era già presente, scritto nero su bianco, nella legge che introduceva il Piano Nazionale 4.0 diventato poi Impresa 4.0 e adesso Transizione 4.0

A oggi non è stato evidenziato nessun esempio od obbligo rispetto ai contenuti della reportistica, né è richiesto che questi vengano scaricati direttamente dal portale di interconnessione e inoltrati così come sono all’Agenzia delle Entrate.

Un paio di appunti tecnici:

Cosa si intende per «Portale di interconnessione»?

Il requisito di interconnessione è definito come:

La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute  (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).

Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto R03.

Quindi, di nuovo, cosa si intende per «Portale di interconnessione»?

Si intende forse:

  • Copiare i part-program contenuti nella cartella del server di rete da cui la macchina va a prelevarli?
  • Scaricare la cartella contenuta nella memoria del macchinario?
  • Fare una copia dello storico dei trasferimenti dei part-program/istruzioni «Cartella <-> CNC»?

Ancora, «è opportuno integrare Report periodici in cui i dati trasmessi dal sistema di interconnessione devono essere necessariamente analizzati, rielaborati e riclassificati»

Come consulenti siamo assolutamente d’accordo sul fatto che l’analisi dei dati sia auspicabile e anzi fondamentale per trarre valore aggiuntivo e spunti per migliorare ulteriormente il proprio processo produttivo tuttavia, da Periti, rileviamo che in nessuna parte del corpus legis di Industria 4.0 sono riportati prescrizioni od obblighi di questo tipo, ancorché avrebbe potuto essere un requisito importante e utile per le aziende anche se presumibilmente eccessivamente oneroso per gli obiettivi che perlomeno la prima versione del Piano Nazionale Industria 4.0 si era posto.

Proseguiamo con «verificandone la congruità ed estrapolando i dati effettivamente utili conformandoli agli standard richiesti»

Di nuovo, nella legge non viene riportato riferimento alcuno né a «congruità» né a standard richiesti (se non gli standard de jure o de facto riguardo ai protocolli di comunicazione) per i dati utili né tantomeno una definizione di cosa o quali siano appunto i «dati utili».

Forse in questo caso sarebbe stato opportuno estendere il riferimento anche al requisito di «Integrazione logistica automatizzata» che di per sé è meno «tecnico» di quello di «interconnessione» in quanto si riferisce al tracciamento dei lotti di produzione, all’avanzamento della produzione e così via.
Questo requisito quindi può prestarsi a una maggiore utilità dei dati in quanto meno vincolato a parametri tecnici e maggiormente focalizzato su quelli logistici (meno IT e più OT, potremmo dire).

L’ultima parte riguardo alle «eventuali problematiche di interconnessione o interruzioni della trasmissione dei dati che si siano verificate» è condivisibile in quanto una lacuna o una mancanza continuativa di dati, ancorché circoscritta a un determinato arco temporale, potrebbe rappresentare una criticità dovuta a un’effettiva assenza di scambio dati e quindi a un temporaneo decadimento del requisito.

L’eventualità è comunque contemplata dal MiSE, come riportato nella Circolare di riferimento.

Proseguiamo la nostra disamina del documento con la parte successiva ossia gli STRUMENTI DI TUTELA per i contributi 4.0:

Viene proposta una Polizza Assicurativa RC Professionale affinché il Contribuente Sottoscrittore sia garantito nei limiti della stessa.

Cosa potrà coprire?
La perdita dell’agevolazione per un’inadempienza?

Le spese legali per rivalersi sul perito?

La perdita della perizia (o dell’autocertificazione (LINK) ) e l’impossibilità di esibirla all’autorità di verifica (es. GdF)?

A quanto sappiamo dai nostri colloqui con vari assicuratori non esiste una polizza che possa coprire il contribuente da sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti di legge.

Si potrebbe trattare invece di una fidejussione che, presumibilmente, non coprirebbe comunque il 100% del beneficio eventualmente revocato.

Gli ultimi 2 punti sono quelli che tecnicamente ci sembrano più interessanti perché possono aiutare l’azienda a ridurre la complessità derivante dal doversi sobbarcare ulteriori attività.

Vediamoli nel dettaglio:

  • Elaborazione semestrale di adeguata e sistematica reportistica: un supporto alla raccolta e archiviazione dei dati può essere utile per organizzare e sistematizzare i dati a riprova del mantenimento del requisito. Un possibile appunto è che la sola «interconnessione» secondo noi non è sufficiente e che anche altri requisiti tecnici dovrebbero essere oggetto di reportistica ma probabilmente il proponente in questo caso ha preferito semplificare il messaggio e non appesantirlo con troppi dettagli tecnici, condivisibilmente.
  • Account web per l’archiviazione della documentazione: anche in questo caso venire coadiuvati nell’archiviazione della documentazione richiesta dalla legge può aiutare l’azienda a mantenere al sicuro una copia di quanto necessario.

Questi 2 servizi offrono un certo valore aggiunto, anche in casi come quelli legati ad «Agricoltura 4.0» per esempio, in cui tipicamente i dati rilevanti (non la sola «interconnessione») sono memorizzati sui portali dei fornitori dei macchinari e/o del software applicativo come p.es. gli FMIS (Farm Management Information System) in cloud, connotati però spesso da memoria di tipo circolare in cui dopo un certo tempo i nuovi dati sovrascrivono quelli vecchi permettendo una memorizzazione degli stessi su portate temporali definite (3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, ecc.) e quindi non consentendo agli utenti una memorizzazione a lungo termine.

Conclusioni

A parer nostro i servizi proposti sono interessanti perché possono sollevare l’azienda dalla gestione di un tema che può risultare piuttosto complesso e assisterla in una operatività che non sempre l’azienda è disposta a praticare.

Premettendo che ogni società è ovviamente libera di seguire la politica commerciale che ritiene più opportuna, quello che ci pare fuori luogo è basare la propria proposta di servizi specifici su premesse non rispondenti alla realtà di legge ed estremamente forzate nella loro interpretazione di alcuni requisiti. In altre parole cercando di fare leva su una sorta di terrorismo psicologico verso il potenziale cliente.

Beninteso, anche da parte nostra è condivisa l’opinione che molte aziende su questo tema siano impreparate e che sia opportuno muoversi per tempo, tuttavia l’approccio secondo noi più proficuo è quello di dialogare con le aziende per cercare di trovare la soluzione a loro più adatta.

Nel nostro caso proponiamo un servizio di AUDIT 4.0 a disposizione delle aziende che volessero verificare la loro rispondenza alle necessità legate alla produzione di adeguata e sistematica reportistica.

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