Modello di comunicazione al MiSE Transizione 4.0: indicazioni per la compilazione 2022

Le 2 leggi di riferimento per Transizione 4.0, quelle che hanno sancito il passaggio da “super e iper ammortamento” a “credito di imposta” per gli investimenti nel paradigma di Industria 4.0, cioè la L. 160/19 e la L. 178/20, contemplano l’invio di una apposita comunicazione al MISE dell’inizio della fruizione del credito di imposta derivante dagli investimenti 4.0, a fini statistici per monitorare la diffusione e l’utilizzo della misura agevolativa e soprattutto delle tecnologie abilitanti che sono alla base di Industria 4.0.

Ricordiamo che questo tipo di credito d’imposta può essere nascere da:  

  • Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0
  • Ricerca & Sviluppo & Innovazione & Design
  • Formazione 4.0

In coda a questi, sono previsti anche gli “Investimenti in beni non 4.0” per cui è prevista una misura agevolativa di entità minore, sempre sotto forma di credito di imposta, ma per i quali non è prevista la comunicazione dei dati.

I beni “non 4.0” sono quelli non inclusi negli Allegati A o B della L. 232/16, strumentali all’attività d’impresa che devono essere comunque ordinari e nuovi, di tipo materiale (es.: macchinari, dispositivi, apparecchiature) o immateriale (es.: software).

Inizialmente la comunicazione era stata indicata come obbligatoria, mentre dalle dichiarazioni e dai chiarimenti successivi è stata indicata come facoltativa e “non ostativa” per la fruizione delle agevolazioni di legge, complice anche il fatto che i modelli indicati dalle leggi sono stati messi a disposizione dal MISE solo nel 2021, con qualche piccolo errore formale che ci aspettavamo sarebbe stato risolto. Ad oggi però non è stata ancora pubblicata una nuova versione del modulo di comunicazione degli investimenti 4.0 al MiSE.

Il 6 ottobre 2021 sono stati firmati 3 decreti direttoriali che sanciscono la mancanza di eventuali ripercussioni per l’azienda in caso di mancato invio dei modelli richiesti.

Nello specifico si stabilisce che:

  • l’inosservanza dell’invio dei modelli non comporta la revoca dell’agevolazione;
  • il mancato invio non provoca conseguenze in caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • i dati e le informazioni richieste serviranno ai soli fini statistici e di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

I modelli potranno essere usati per entrambe le leggi di bilancio che costituiscono Transizione 4.0 cioè la L. 160/19 e la L 178/20.

I modelli di comunicazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e  trasmessi in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, secondo gli schemi disponibili nel sito del Mise: https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali.


Vi riassumiamo un’analisi del modulo stesso per aiutarvi nella compilazione, mettendo inoltre a disposizione una breve guida che abbiamo scritto e che mettiamo a disposizione a tutti coloro che sono iscritti alla nostra Newsletter.

Cominciamo con il dire che una parte è più afferente all’area amministrativa dell’azienda e una parte invece all’area tecnica dell’investimento, che richiede di entrare nello specifico dettaglio delle caratteristiche dei beni e del processo produttivo in cui sono inseriti.

Proviamo a scorrere insieme il modulo che probabilmente sarà quello maggiormente diffuso, perlomeno in prima battuta, ossia il modello per i beni strumentali 4.0, “DD-Modello-comunicazione-credito-dimposta-beni-strumentali-4.0”:

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Le informazioni da inserire in questa prima parte tipicamente sono patrimonio dell’ufficio amministrazione aziendale e/o del commercialista/fiscalista, in quanto pur riportando dei riferimenti all’iperammortamento, all’utilizzo di un innovation manager o del voucher manager, non richiedono l’indicazione di informazioni prettamente tecniche.

La parte successiva si inoltra invece in quelle che sono alcuni dei particolari tecnici degli investimenti:

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Selezionare a quali tecnologie abilitanti sono da ricollegare gli investimenti richiede un approfondimento tecnico che alle volte può non risultare immediato per l’azienda, a meno che al suo interno non abbia del personale competente e qualificato in tal senso e tipicamente riferibile all’IT (Information Technology) o all’OT (Operational Technology).

Esempi in ambito industriale

Molto spesso in ambito industriale ci si trova dinanzi alla Horizontal/Vertical Integration, intesa come l’adozione, da parte dell’azienda, di sistemi informativi che interagiscano tra funzioni e dipartimenti interni all’azienda (integrazione orizzontale) o con clienti e fornitori (integrazione verticale).

Dal nostro punto di osservazione assistiamo assai più frequentemente all’integrazione orizzontale rispetto a quella verticale, per esempio nei casi in cui si incontra una macchina a controllo numerico che interagisce con un MES (Manufacturing Execution System) che magari a sua volta è collegato con un ERP o un software gestionale.

Abbiamo assistito tipicamente anche a un’integrazione verticale in alcuni casi tra azienda controllante (multinazionale) e azienda controllata nell’ottica di gestione ordini, pianificazione della produzione e delle consegne dall’una all’altra, nell’ambito dello stesso gruppo societario. Molto raramente in altri ambiti.

Quindi, p.es., nel caso di una macchina a Controllo Numerico collegata a un MES, si potrebbe ricondurre appunto alla Horizontal/Vertical Integration.

Qualora nel nostro processo produttivo avessimo impiegato anche un robot collaborativo, collegato a un tornio, per esempio, e collegati tutti a un MES, allora potremmo ricondurci ad Advanced Manufacturing Solution e a Horizontal/Vertical Integration

Se avessimo introdotto anche una rete di sensori per monitorare le condizioni di lavoro delle macchine o il rilevamento di dati e parametri utili ad assicurare e tracciare la qualità del processo, allora potremmo indicare la tecnologia abilitante designata come Industrial Internet of Things (IIoT).

Una stampante 3D sicuramente è riconducibile all’Additive Manufacturing.

Poiché poi il fatto di abilitare lo scambio dati tra funzioni e dipartimenti aziendali e anche con fornitori e aziende esterne è ormai un fondamento di Industria 4.0, l’azienda potrebbe (o dovrebbe!) pensare anche a proteggersi da intrusioni esterne nei propri sistemi informativi, a cui sono collegate anche le macchine, per usi impropri dei dati generati e condivisi all’interno dell’azienda, fino anche a difendersi da attacchi volti a impadronirsi di dati riservati o a produrre danni nel processo produttivo dell’azienda.

In questo caso implementare, per esempio dei software riferiti alla Cyber Security sarà cruciale.

Esempio in ambito agricolo

L’utilizzo di macchine e attrezzi in ambito agricolo improntate a quella che è l’agricoltura di precisione, anche indicata come Agricoltura 4.0, omologamente a Industria 4.0, si fonda su diversi paradigmi riconducibili ad alcune delle 9 tecnologie abilitanti.

Ad esempio, il tipico caso di una trattrice agricola con eventuali attrezzi connessi in ISOBUS, a sua volta collegata all’ufficio della sua azienda tramite un portale e applicazioni “web-based” messe a disposizione dal produttore della macchina o da fornitori terzi, si può ricondurre ancora al caso di Horizontal/Vertical Integration ma anche di Cloud Computing.

Se l’azienda si fosse dotata di un software per acquisire da tutte le proprie attrezzature (p.es. mietitrebbie proprie o di terzisti) le mappe di resa di tutti i campi lavorati, per farle poi analizzare ed elaborare da un agronomo al fine di predisporre mappe di prescrizione per le successive attività di semina nei vari appezzamenti, si potrebbe far riferimento a Big Data & Analytics con l’obiettivo di migliorare la produttività delle risorse aziendali.

Tornando alla parte seguente del documento di comunicazione al MISE troviamo una parte tecnica con una appendice amministrativa-finanziaria:

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In questo caso bisogna indicare quale tipo di bene strumentale (macchinario o dispositivi) è oggetto dell’investimento.

Il modulo stesso nelle ultime pagine riporta la lista delle categorie di riferimento.

A titolo di esempio:

Allegato A, Sezione 1, Voce/Categoria 1.1: macchine utensili per asportazione.

Il riferimento in questo caso è alle macchine di trasformazione di pezzi (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.) come ad esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, e così via.

In questo caso viene in aiuto la perizia e l’analisi tecnica usualmente redatte da un perito abilitato:

  • in quanto nella perizia viene riportata la categorizzazione dell’investimento in formato sintetico (es.: 1.1) o in forma estesa “macchine utensili per asportazione
  • nell’analisi tecnica tipicamente, facendo rifermento ai modelli pubblicati dal MISE (il cui utilizzo però è suggerito ma non obbligatorio), nell’ultima parte riporta una cosiddetta check-list “Check List 1 – Beni allegato A, strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (par. 11 Circ. AE 4/E)” e vedrà selezionata la casella “A11_01” indicante appunto le “macchine utensili per asportazione”.

La dicitura sintetica può variare lievemente da documento a documento ma l’impostazione comune è quella di riportare il riferimento dell’Allegato A, della Sezione (1, 2 o 3) e della Categoria/Voce del bene in oggetto.

Per cui, per esemplificare, diciture come:

  • 1.1. oppure A11_01 si riferiscono entrambe alle “macchine utensili per asportazione (…)” (Allegato A, Sezione 1, Categoria/Voce 1)
  • 2.2 oppure A12_02 si riferiscono ad “altri sistemi di monitoraggio in process (…)” (Allegato A, Sezione 2, Categoria/Voce 2)
  • 3.4 oppure A13_04 si riferiscono ad “interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti (…)” (Allegato A, Sezione 3, Categoria/Voce 4)

Invece il riferimento alle tecnologie abilitanti riconducibili all’investimento non trovava spazio nei documenti proposti a suo tempo (15.12.2017) dal MISE, pertanto, il nostro suggerimento è che d’ora innanzi il perito provveda a darne indicazione in perizia o nell’analisi tecnica o comunque lo suggerisca all’azienda qualora questa non sia autonoma nell’individuazione e scelta tra quelle proposte nei moduli di comunicazione al MISE.

È presente poi una parte successiva dedicata alla fruizione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche:

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di competenza amministrativa e non tecnica.

L’ultima parte è riservata ai beni appartenenti Allegato B, ossia ai beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Anche in questo caso si può far riferimento alla lista presente a fine documento MISE che esemplifica le diverse categorie (voci).

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Esempio industriale

Riprendendo l’esempio di un tornio con un MES, ecco che si può individuare questo software nella Voce/Categoria n. 4: pertanto si potrà selezionare la voce 4, in maniera più immediata rispetto alla parte riservata ai beni materiali.

È presente poi una parte successiva, anche in questo caso dedicata alla fruizione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche:

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di competenza amministrativa e non tecnica.

NOTE:

Nota 1:

Un’attenzione particolare va riservata anche alla dicitura riportata nel modulo di comunicazione al MISE che recita Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

Infatti le agevolazioni sui beni immateriali, ai tempi delle leggi di riferimento per l’iperammortamento (Industria 4.0 e Impresa 4.0), erano subordinate all’effettuazione di un investimento in beni materiali.

Perciò, riprendendo il nostro esempio, se l’azienda avesse acquistato un MES, senza aver acquistato in precedenza o in concomitanza anche un tornio, non avrebbe avuto diritto a fruire dell’agevolazione sul software.

Questo vincolo è però decaduto con l’avvento di Transizione 4.0 pertanto è possibile acquistare un bene pertinente all’Allegato B e fruire della relativa agevolazione anche in mancanza di un investimento in un macchinario.

Nota 2:

Il modulo del MISE sembra aver dimenticato di integrare le aggiunte apportate dalla legge di bilancio 2018 che ha inserito in coda all’Allegato B altre 3 categorie/voci rispetto alla versione iniziale, ossia:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intrafabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)

che portano il numero di voci totali a 23 contro le 20 indicate nel documento.

Probabilmente i moduli verranno corretti, aggiornati e resi disponibili sul sito del MISE nei prossimi tempi.

 

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