Scadenza del 30 Novembre per la perizia. È proprio così?

Come abbiamo segnalato in un altro nostro articolo per Transizione 4.0 nel 2023 si è assistito a un balletto di date che hanno generato un po’ di confusione. Diversi clienti ci hanno contattato in preda all’ansia di dover concludere le operazioni peritali e i vari giuramenti o asseverazioni entro il 30 novembre 2023.

Con questo articolo volevamo chiarire che la data sopra citata in verità non si riferisce a una sorta di data di scadenza per la validità della perizia ovvero una data entro cui la perizia debba essere effettuata, asseverata o giurata pena la perdita dei benefici fiscali legati agli investimenti transizione 4.0. Infatti è stato chiarito che non esiste un termine entro il quale l’azienda è obbligata ad acquisire la perizia o a farsi una autocertificazione.

I punti fondamentali da tenere in considerazione a questo riguardo sono:

  • La perizia o l’autocertificazione va acquisita prima di iniziare a fruire dell’agevolazione.
  • In caso contrario semplicemente non si starebbe rispettando una delle richieste di legge.

Il tema vero è quello dell’opportunità agevolativa nel senso che prima l’azienda acquisisce la perizia e prima può iniziare a fruire dell’agevolazione.

 

IPERAMMORTAMENTO

(Industria 4.0 e Impresa 4.0; dal 2017 al 2019)

Infatti nel caso dell’Iper ammortamento la fruizione dell’agevolazione è prevista per l’esercizio successivo rispetto all’acquisizione della perizia.
Pertanto dal punto di vista pratico giurare la perizia entro il 31/12 o dopo il 1 gennaio comporta un anno di differenza per l’azienda riguardo alla ricaduta dell’agevolazione sul proprio bilancio.

Inoltre, banalmente, fare la perizia quando ormai il bene è stato interamente ammortizzato non ci permetterebbe di fruire dell’iperammortamento.

 

CREDITO DI IMPOSTA (dal 2020 in poi)

Invece per Transizione 4.0 con agevolazione in Credito di Imposta, prima si ottiene la perizia (o si ci auto-certifica), e prima si ha titolo a fruire dell’agevolazione.

Con la formula del credito d’imposta l’azienda non deve aspettare l’esercizio successivo ma può iniziare a fruire dell’agevolazione con un F24 che sia successivo alla data della perizia (alcuni fiscalisti ritengono che si debba attendere l’F24 del mese successivo rispetto alla data dell’asseverazione). Quindi in definitiva è comunque interesse dell’azienda acquisire la perizia entro certi termini, tendenzialmente brevi, ma questi sono più legati alle proprie esigenze di bilancio o alla propria strategia fiscale che ha delle date limite fissate dalla legge.

 

Il 30 novembre 2023 e l’Articolo 109 del TUIR

La data del 30 novembre 2023 invece è fondamentale per determinare l’entità della agevolazione di cui fruire. Sostanzialmente quindi questa data è importantissima per l’effettuazione del passaggio di proprietà, in pratica tra il fornitore del bene e l’azienda acquirente perché è una delle date determinanti per l’effettuazione dell’investimento e ad oggi questa può fare la differenza fra avere un’agevolazione al 40% e fruire invece di un’agevolazione al 20%.

La legge (e l’Agenzia delle Entrate soprattutto) infatti si focalizza sulle date in riferimento all’effettuazione dell’investimento L’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 4/2023 ribadisce “che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’articolo 109 del TUIR” Pertanto la possibile casistica è riassunta in quanto segue:

  • per l’acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
  • per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all’utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se previsto);
  • per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
  • per i beni realizzati in economia, rileva la data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell’investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d’opera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati.

L’AdE nel medesimo documento dice anche che:

laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.

L’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento ”di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento (attraverso l’appuramento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle ”ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale). Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi, è onere del contribuente procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.”

Quindi in sostanza se l’azienda ha nella sua disponibilità, in riferimento a quanto sopra descritto, il bene entro il 30 novembre, nel caso abbia provveduto a dare un anticipo di almeno il 20% nel 2022, potrà fruire del 40% di agevolazione quando dimostrerà di possedere gli opportuni requisiti tramite la perizia o l’autocertificazione, in caso contrario (ossia per esempio se il bene non fosse stato consegnato all’azienda prima della fatidica data oppure non fosse comunque avvenuto il passaggio di proprietà del bene all’azienda) questa si troverebbe a fruire del 20% di agevolazione anche nell’eventualità che avesse versato almeno il 20% di acconto sull’acquisto del bene entro il 31 dicembre 2022.

 

La proposta di un corretto approccio 

Abbiamo notato che diverse aziende ma anche diversi consulenti fiscali nonché periti 4.0 e pure alcuni articoli di stampa di settore e non, tendono a fare confusione sul significato di questa data, attribuendole lo status di data limite entro cui necessariamente acquisire la perizia (asseverata o giurata) o produrre l’autocertificazione, pena il “declassamento” dell’entità delle agevolazioni.

Come abbiamo cercato di illustrare in questo approfondimento le cose stanno in modo diverso e auspichiamo di aver contribuito a portare un po’ di chiarezza sul tema.

Pertanto, a nostro modo di vedere, un corretto approccio al tema potrebbe essere:

1. approfondire gli aspetti tecnici dei beni in acquisizione;

2. verificare se l‘azienda in cui il bene verrà installato è predisposta a scambiare dati con il bene;

3. verificare se in questo modo i requisiti di legge saranno rispettati;

4. verificare le date di consegna, installazione, interconnessione e integrazione, tra le altre cose;

5. avviare la macchina, verificare che lo scambio dati sia adeguato e i dati scambiati siano congrui con quanto ci si aspetta e che avvenga secondo le richieste di legge;

6. procedere con la perizia o l’autocertificazione.

 

Da parte nostra rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, dubbi o necessità legate a investimenti in Industria 4.0/Transizione 4.0 come pure per consulenze legate al miglioramento del proprio processo produttivo (Lean Managerment, riorganizzazione dei processi, formazione, Ricerca & Sviluppo, selezione software e così via).

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